Quesito n. 25 del 20 giugno 2020 – COVID: obbligo del tampone nel rapporto di lavoro

Quesito n. 25 del 20 giugno 2020 – COVID: obbligo del tampone nel rapporto di lavoro

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buonasera , la mia domanda è molto specifica , chiedo se esiste una legge che consente al datore di lavoro o al medico competente di sottoporre a tampone per il COVID un dipendente pubblico , impiegato civile dello Stato che non svolge mansioni annoverate fra quelle a rischio. E in tal caso qualora non esista nessuna legge che lo prevede, se il dipendente si potrà rifiutare. Grazie

Risposta:

Gentile Signore,
il D.Lgs 81/2008 ha confermato l’applicabilità delle misure prescritte in materia di igiene e sicurezza in tutti i settori di attività, privati e pubblici, individuando anche  le  Pubbliche  Amministrazioni  (P.A.)  quali  destinatari  degli  obblighi previsti dalla legge in tema di prevenzione.  In  tale  modo  le  P.A.  vengono  equiparate  alle  realtà  lavorative  del  settore privato  per  quanto  concerne  l’organizzazione  e  l’attuazione  del  sistema  di sicurezza,   gli   ambiti   di   responsabilità,   la   definizione   degli   obiettivi   di prevenzione da perseguire e le procedure e  le metodologie da adottare.
Nello specifico, il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende:
         –  visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
          –  visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
          –  visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
          –   visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
          –  visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
           – visita medica preventiva in fase preassuntiva;
           –  visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

A causa dell’emergenza covid- 19 il DPCM del 26 aprile 2020 ha previsto nell’allegato 6 (Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali) all’art. 12 in materia di SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS che  in questo periodo debbano essere privilegiate le visite preventive, che il  medico  competente  debba segnalare  al datore di lavoro  situazioni  di particolare fragilità  e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e che il datore debba provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy. E’ previsto, inoltre, che alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni  di  fragilità e  per  il  reinserimento  lavorativo  di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
Pertanto la richiesta del datore di lavoro o del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria  è legittima e costituisce, a tutela e protezione dei lavoratori, attuazione del D.Lgs. 81/2008 oltre che, in questo periodo, del protocollo suindicato e delle raccomandazioni date dall’associazione nazionale medici competenti con riferimento alla gestione in emergenza covid 19 dei lavoratori fragili.
Le ricordo anche che se il lavoratore rifiuta di sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari disposti dal medico competente, può subire delle gravi sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, sino al licenziamento per giusta causa. Infatti, un simile comportamento  oltre a costituire una grave ingerenza nell’operato del datore di lavoro, rischia di causare a quest’ultimo gravissime conseguenze: per aver adibito un dipendente ad un’attività lavorativa per la quale la legge prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria il datore può anche incorrere in sanzioni penali. Anche per il lavoratore, tra l’altro, possono essere disposte sanzioni penali per la violazione dell’obbligo di sottoposizione ai controlli sanitari previste dall’art. 20 Co.2 lett. I) D.lgs. 81/2008. In particolare, è previsto l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro (art. 59, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08).
A disposizione per quanto altro occorra.

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