In tema di convivenza more uxorio è configurabile l’indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ.

In tema di convivenza more uxorio è configurabile l’indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ.

Condividi
Tempo di lettura:2 Minuti, 19 Secondi

Con la ordinanza n. 11303 del 12 giugno 2020, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi di una questione di strettissima attualità quale è la sussistenza dell’indebito arricchimento in tema di convivenza more uxorio, sempre più presente nel nostro contesto sociale.

Gli Ermellini avevano già avuto modo di affermare la possibilità di ricorrere al rimedio giudiziale di cui all’art. 2041 cod. civ. nel caso in cui le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell’altro esorbitano dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto (cfr. Cass. Sent. n. 2392 del 3.2.2020).

Come più volte affermato in dottrina, il presupposto della proporzionalità deve ritenersi implicito nella stessa idea di obbligazione naturale, in quanto alla stregua della coscienza sociale non è doveroso ciò che va al di là di quanto l’adempiente può ragionevolmente fare o di quanto il beneficiario abbia ragionevolmente bisogno.

Con la ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha dunque rimarcato un costante principio, secondo cui “Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l’adempimento di una obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens”.

L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di una obbligazione naturale. E’ pertanto possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronto dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’art. 2034 cod. civ.

Pertanto, ove si ritenga ricorrere i presupposti di legge, anche l’ex convivente può esperire un’azione giudiziale fondata sulla sussistenza di un arricchimento dell’altro “ex convivente” posto in correlazione con il proprio depauperamento avvenuto in mancanza di giusta causa.

Avv. Francesca Muscarello

Condividi