“Qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l’esistenza di piu’ debiti del convenuto scaduti“.
L’Ordinanza ribadisce un principio consolidato in materia di onere della prova dei pagamenti e delle loro imputazione, ma va tenuto presente che quando il pagamento viene eseguito con assegno, l’onere della prova del collegamento tra il titolo di credito ed una specifica obbligazione grava sul debitore.
Il Fatto e lo svolgimento del giudizio in sintesi.
Il creditore ottiene un decreto ingiuntivo, a titolo di compenso per l’attivita’ professionale, e gli eredi del debitore propongono la relativa opposizione, deducendo che le prestazioni professionali svolte dal ragioniere sarebbero state regolarmente retribuite attraverso l’erogazione di alcuni assegni bancari.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello, che (oltre a statuire che non fosse sufficiente, ai fini della prova del credito vantato dal professionista, la produzione della parcella vistata dal competente ordine professionale, in quanto rilevante soltanto in relazione al giudizio di congruita’ della prestazione), accertava che gli opponenti avevano dato prova dell’avvenuto pagamento attraverso la produzione di nove assegni bancari, aventi efficacia estintiva del credito e che sarebbe spettato al creditore dimostrare l’esistenza di piu’ debiti scaduti in capo ai convenuti, ai fini dell’imputazione del pagamento.
A fonte della prova del pagamento avvenuto con assegni, invece, il creditore si era limitato ad allegare, in modo generico, la riferibilita’ degli assegni incassati a compensi relativi ad altre prestazioni asseritamente svolte in precedenza.
Nemmeno le testimonianze portate dal creditore avevano fornito la prova che i pagamenti si riferissero ad altre e precedenti prestazioni professionali.
I Motivi della decisione.
Con riferimento all’efficacia probatoria della parcella professionale corredata dal parere di conguità dell’Ordine di appartenenza, la Corte ribadisce il consolidato orientamento, secondo cui “la parcella professionale, corredata dal parere espresso dal competente consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista ha – per il combinato disposto degli articoli 633 e 636 c.p.c. – valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronuncia dell’ingiunzione. Essa non ha, invece, valore probatorio nel giudizio di opposizione, in cui il creditore, in favore del quale e’ stata emessa l’ingiunzione assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori” (in senso confrome Cassazione civile sez. VI, 15/01/2018, n. 712; Cass. civ. Sez. II, 30/07/2004, n. 14556).
Per quanto riguarda l’onere della prova relativo all’avvenuto pagamento, invece, il creditore aveva sostenuto che gli eredi non avrebbero assolto l’onere della prova relativa all’estinzione del debito derivante delle prestazioni professionali, poiché:
- gli assegni bancari non sarebbero adeguato mezzo probatorio per dimostrare l’estinzione del debito fatto valere in giudizio e
- non sarebbe stato dimostrato il collegamento tra tale debito e quello cartolare risultante dagli assegni.
La Suprema Corte ha rigettato tale impostazione, sostenendo che “ai sensi dell’articolo 2697 c.c., qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l’esistenza di piu’ debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall’articolo 1193 c.c.“, richiamando precedenti in termini (Cass. civ. Sez. II, 27/07/2006, n. 17102; Cass. civ. Sez. III Sent., 23/06/2009, n. 14620).
In particolare, il debitore aveva provato la consegna di nove assegni bancari emessi in favore del creditore, ma quest’ultimo non aveva dimostrato che detti assegni si riferissero a compensi relativi a prestazioni svolte in precedenza dal professionista.
Pertanto, una volta dedotta l’estinzione del debito con la produzione degli assegni era onere del creditore sia dimostrare che gli assegni si riferissero ad altre prestazioni, sia i criteri di imputazione dei pagamenti.
Quando il pagamento viene eseguito con assegno, spetta al debitore la dimostrazione che esso si riferisca e sia collegato ad uno specifico credito.
In precedenza, la Suprema Corte aveva ritenuto che quando il pagamento fosse avvenuto con assegno, l’onere della prova di dimostrare il collegamento tra il titolo astratto e l’estinzione di una concreta obbligazione spettasse al debitore e non al creditore, e ciò a maggior ragione in presenza di molteplici rapporti obbligatori tra le parti in causa e di elementi di discordanza – ad esempio – tra l’importo delle fatture emesse e quello portato dagli assegni.
In particolare, con l’ordinanza n. 26275 del 6 novembre 2017 la Cassazione aveva precisato che “soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. L’onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all’onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l’onere del creditore acquista la sua ragion d’essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass., 9 gennaio 2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288). Dunque, se l’onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che cio’ non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), cosi’ da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati (Cass., 18 ottobre 2005, n. 20134; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3457; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3008), laddove esso sia contestato dal creditore” (Cass. 18471/2015, 3194/2016)“.
Conclusioni e suggerimenti pratici.
Alla luce dei precedenti richiamati, posto che – quando il pagamento di un credito avviene mediante assegno – è necessario dare la prova del collegamento tra l’assegno ed il rapporto creditorio sottostante, sarà opportuno prestare particolare attenzione alla corrispondenza degli importi tra fatture ed assegni ed acquisire dal creditore una quietanza di pagamento che faccia riferimento all’assegno utilizzato, ad esempio con l’annotazione del numero di assegno sulla fattura, ovvero per corrispondenza o e-mail.
Avv. Emanuele Nati