La Corte Suprema di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9364 depositata lo scorso 21 maggio 2020 (qui allegata), si è espressa in merito ai requisiti di validità del testamento olografo soffermandosi, in particolare, su uno dei requisiti essenziali dello stesso, ovvero la giusta apposizione della data nel testamento olografo.
Nel caso di specie l’attore – nel primo grado di giudizio – deduceva, quale causa di invalidità dei testamenti, la mancanza della data sulle schede testamentarie, chiedendo, in considerazione di tale carenza, dichiararsi la nullità delle stesse.
All’esito, i giudici di merito, sulla base della medesima deduzione, ne pronunciava l’annullamento, tale decisione veniva poi confermata anche in sede di Appello.
La Corte di merito aggiungeva, tuttavia, che la indicazione della data costituisce requisito essenziale del testamento olografo, non suscettibile di essere ricavato aliunde da elementi estranei alla scheda. La Corte aggiungeva, ancora, che la mancanza della data costituisce di per sè causa di invalidità, senza che sia minimamente necessaria una indagine volta a verificare le conseguenze della mancanza sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie.
Per la cassazione della sentenza la parte soccombente proponeva ricorso, affidato a tre motivi:
- Con il primo motivo il ricorrente denunciava, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che i giudici di merito, in presenza di una domanda volta a far accertare la nullità dei testamenti, non potevano disporne l’annullamento. Evidenziandosi che, non essendo stata mai modificata la domanda iniziale di nullità, non era neanche configurabile l’ipotesi dell’accettazione del contraddittorio, in quanto, la radicale diversità dei due istituti della nullità e dell’annullabilità escluderebbe la fungibilità fra le due domande.
Tale motivo è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte, affermando che “Costituisce domanda nuova la deduzione di una nuova causa petendi, la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia. Conseguentemente ricorre la violazione dell’art. 112 c.p.c. solo quando il giudice, integrando o sostituendo in tutto o in parte gli elementi della causa petendi, ponga a fondamento della pronunzia un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto dall’attore e dibattuto in giudizio (Cass. n. 10316/2002)”.
In particolare, i giudici di merito, nel caso di specie, non hanno operato alcuna alterazione dei termini della controversia, ma hanno fatto attività di qualificazione della domanda in applicazione del principio iura novit curia. La mancanza di data, infatti, è annoverabile fra i requisiti formali la cui mancanza determina l’annullabilità del testamento olografo ai sensi dell’art. 606 c.c., comma 2, non la nullità. Dovendosi peraltro escludere che la diversa qualificazione giuridica della domanda imponesse l’onere di attivare il contraddittorio sul punto.
2. Con il secondo motivo veniva riproposta la tesi, già sostenuta in grado d’appello, secondo cui la data, in applicazione del principio di conservazione della volontà del testatore, doveva e poteva ricavarsi aliunde, essendo presente sulla busta nella quale erano contenute le schede. Inoltre, il ricorrente sosteneva, con tale doglianza, che la mancanza della data si pone quale causa di invalidità del testamento solo in presenza di contestazioni sulla capacità del testatore o per risolvere il conflitto fra testamenti incompatibili o altra questione da decidersi in base al tempo del testamento, laddove nella specie non ricorreva alcuna di tali esigenze.
Anche tale motivo è stato ritenuto infondato.
“La data costituisce un elemento essenziale del testamento olografo e deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno. Si riconosce la possibilità che la data incompleta possa essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma ciò sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria e non debbano essere ricercati aliunde (Cass. n. 505/1952; n. 1323/1965)”.
In altri termini – sostiene la Corte – “per il combinato disposto dagli artt. 602 e 606 c.c. l’omessa o l’incompleta indicazione della data comportano l’annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validità dell’atto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all’atto, ne l’invalidità del testamento può essere subordinata all’incidenza in concreto dell’omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie” (Cass. n. 6682/1988; n. 7783/2001; n. 12124/2008).
La Suprema Corte ha pertanto richiamato un orientamento già ampiamente consolidato secondo il quale “la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione e che non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio” (Cass. n. 18644/2014; n. 11703/2001; n. 834/1965; n. 394/1965).
Tuttavia, il riconoscimento di tale principio suppone pur sempre che la data sia scritta sulla scheda in modo che sia data del testamento e faccia parte del contesto di esso.
3. Con il terzo motivo il ricorrente censurava la sentenza per avere ritenuto l’attore soccombente nei confronti dell’Istituto bancario, che aveva pagato le giacenze bancarie del de cuius all’erede legittimo prima che fosse pronunciato l’annullamento del testamento. Posto che il testamento annullabile, fino a quando non ne sia disposto l’annullamento, è efficace, la banca era venuta pertanto meno ai propri obblighi di custodia, accordando il pagamento a un soggetto che, in quel momento, non aveva il titolo di erede.
Anche tale motivo è stato ritenuto infondato dai Giudici di legittimità.
“In materia contrattuale è stato chiarito che la pronuncia di annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva nel senso che essa comporta il ripristino, fra le parti, della situazione giuridica anteriore al negozio annullato. Pertanto, deve considerarsi valido l’atto di disposizione del bene oggetto del negozio poi annullato, compiuto dall’originario titolare del bene nelle more del giudizio di annullamento del precedente negozio (Cass. n. 236/1967)”.
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all’annullamento del testamento. Pertanto, se questo contiene la nomina di un erede universale, la pronuncia di annullamento opera retroattivamente, determinando ab origine la delazione esclusivamente in favore del successibile ex lege, come se il testamento non fosse mai esistito. Qualsiasi effetto nelle more prodottosi a favore del soggetto designato nel testamento annullato cade retroattivamente.
Ne consegue che l’atto di disposizione posto in essere dall’erede legittimo, prima che sia pronunciato l’annullamento della scheda, è valido. La pretesa a che la banca fosse condannata alla restituzione delle somme e dei valori prelevati è stata pertanto ritenuta priva di giustificazione, sussistendo il presupposto della soccombenza dell’attore nei confronti dell’istituto.
In conclusione, i Giudici di Piazza Cavour con la pronuncia in commento hanno affermato che, in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.
Avv. Sonia Arena