Molto spesso accade che il lavoratore, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni al raggiungimento dei requisiti contributivi per il pensionamento, continui a lavorare presso lo stesso datore di lavoro svolgendo le stesse mansioni sulla base di un nuovo rapporto di lavoro.
Cio’ ha portato la giurisprudenza in molti casi a dover decidere il profilo dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro ai fini dell’erogazione della pensione il cui accesso è subordinato, ai sensi dell’art. 22, l. 153/1969 e dell’art. 1, comma 7, d. lgs. 503/1992, alla risoluzione del rapporto di lavoro, in virtù della presunzione di bisogno (ex art. 38 Cost.) che giustifica l’erogazione della prestazione a carico dell’ente previdenziale.
Il Ministero del Lavoro con l’interpello 19/2009 ha ritenuto che, ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità e quindi alla data di presentazione della domanda di pensione, non debba sussistere alcun rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, essendo necessaria la cessazione del rapporto lavorativo.
Con la circolare 89/2009 l’INPS ha puntualizzato che “al fine di accertare l’avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, è necessario unicamente riscontrare l’avvenuto esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche“.
La Cassazione, tuttavia, con sentenza del 27 maggio 2019, n. 14417, ribadendo che la pensione “possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato” (conforme Cass. 4898/2012; Cass. 4900/2012), ha aggiunto che l’immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro, configura una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto.
Pertanto, secondo la Corte, sono considerati possibili indici della cesura tra il rapporto di lavoro pre e post pensionamento sia il lasso temporale tra i due rapporti lavorativi sia lo svolgimento di mansioni e modalità dell’attività differenti rispetto a quelle precedenti al pensionamento.
Avv. Aida De Luca