L’art. 24 del Decreto Rilancio (Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP) prevede l’abrogazione del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto per il periodo di imposta 2020.
La misura riguarda le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, che non sono tenuti al versamento dell’Irap dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40% dell’acconto dell’Irap dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.
La norma prevede l’istituzione di un fondo pari ad € 448.000.000 da destinare alle Regioni ed alle Province Autonome per ristorarle dai minori introiti per effetto del presente decreto.
L’art. 25 del Decreto Rilancio (Contributo a fondo perduto) riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva.
Tali soggetti devono dimostrare di aver avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse chiuse prima del lockdown).
Sono esclusi dalla misura (i) i soggetti che hanno cessato l’attività alla data del 31 marzo 2020, (ii) gli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir e (iii) e i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo, Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19).
L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al (i) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019; (ii) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019; (iii) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
L’ammontare dell’indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come verrà definita con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Infine, il contributo non concorre alla formazione del rapporto ai fini della base imponibile per la dichiarazione dei redditi, né rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 (Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese) ed all’ art. 109 (Spese per l’acquisto di beni e servizi INPS).
La norma contiene, inoltre, la indicazione delle modalità di presentazione della istanza ai fini dell’ottenimento del contributo.
L’art. 53 del Decreto Rilancio (Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati) prevede la deroga al divieto di cui all’art. 46, comma 1 della legge n. 234/2012, secondo la quale “Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999”.
La misura è stata adottata in conformità a quanto previsto nella comunicazione della Commissione Europea relativa alla adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di stato (c.d. Temporary Framework) che è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di stato.
La deroga era stata precedentemente adottata nei casi di indennizzo derivanti da calamità naturali, quindi, in considerazione della eccezionalità della pandemia da Covid-19, anche i soggetti che hanno l’obbligo di rimborsare ulteriori aiuti illegali e compatibili, potranno vedersi concedere gli aiuti di stato al netto di quanto il soggetto beneficiario è tenuto a restituire e che non è ancora stato recuperato.
L’Art. 54 del Decreto Rilancio (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) prevede che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.
Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
La misura è stata adottata in conformità a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea nel regime approvato a norma del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020.
Tali aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ma non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, così come previsto al successivo art. 66 del presente decreto.
L’art. 55 del Decreto Rilancio (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese) prevede che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse nella forma di prestiti sia per gli investimenti, sia per capitali di esercizio. Tali prestiti possono essere concessi in modo diretto oppure attraverso le banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, il tutto nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 .
In particolare, per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato di seguito:
Tipo di beneficiario: (i) PMI (ii) Grandi imprese
Per il primo anno: le PMI 25 punti base; le Grandi Imprese 50 punti base.
Per il 2º – 3º anno: le PMI 50 punti base; le Grandi Imprese 100 punti base
Per il 4°- 6° anno: le PMI 100 punti base; le Grandi Imprese 200 punti base
Inoltre, l’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; oppure il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede: (i) il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato, oppure ( ii) il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita) e (iii) in entrambi i casi di cui sopra, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente.
La norma, infine, prevede il divieto di cumulo con gli altri aiuti previsti dalla citata Comunicazione Europea, tranne nel caso in cui l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo o al comma 5 del successivo articolo 56.
Tali aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ma non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, così come previsto al successivo art. 61 del presente decreto.
L’Art. 56 del Decreto Rilancio (Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese) prevede che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono concedere prestiti alle imprese a tasso agevolato, che non può essere inferiore a 10 punti base annui a valere sulle proprie risorse, oltre il margine di rischio secondo la seguente tabella:
Tipo di beneficiario: (i) PMI (ii) Grandi imprese
Margine di rischio per il credito per il primo anno: le PMI 25 punti base; le Grandi Imprese 50 punti base.
Margine di rischio per il credito per il 2º – 3º anno: le PMI 50 punti base; le Grandi Imprese 100 punti base
Margine di rischio per il credito per il 4°- 6° anno: le PMI 100 punti base; le Grandi Imprese 200 punti base
Tali prestiti, che possono essere concessi in modo diretto oppure attraverso le banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, sono limitati ad un massimo di 6 anni, il tutto nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863.
L’importo totale dei prestiti non deve superare il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; oppure il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
Nel caso di imprese create a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; oppure il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
La norma, inoltre, prevede il divieto di cumulo con gli altri aiuti previsti dalla citata Comunicazione Europea, tranne nel caso in cui l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non supera le soglie di cui al comma 4 dell’art. 55 o al comma 5 del presente articolo.
Tali aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ma non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, così come previsto al successivo art. 61 del presente decreto.
L’art. 57 del Decreto Rilancio (Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19) prevede che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare le misura necessarie per le finalità di ricerca e sviluppo necessarie a fronteggiare l’emergenza da Covid-19. La ricerca riguarda i vaccini, i medicinali ed i trattamenti, i dispositivi medici e le attrezzature ospedaliere e mediche, i disinfettanti e gli indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.
Tali aiuti alle imprese sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 31 dicembre 2020 e sono finalizzati ai progetti di ricerca e sviluppo avviati a partire dal 1º febbraio 2020 o per i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, si ritiene che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, si ritiene che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto; inoltre l’intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l’80 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale17; l’’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese.
Tali aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ma non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, così come previsto al successivo art. 61 del presente decreto.
L’Art. 58 del Decreto Rilancio (Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling) prevede che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19.
Gli aiuti sono concessi per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili.
Inoltre, per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, l’aiuto ha un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto; il progetto d’investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto. Un progetto d’investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell’importo dell’aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell’aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell’aiuto.
Tali aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ma non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, così come previsto al successivo art. 66 del presente decreto, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione Commissione Europea C (2020) 1863.
L’art. 59 del Decreto Rilancio (Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19) prevede che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse, per gli investimenti necessari alla produzione di prodotti connessi al COVID-19.
Gli investimenti sono concessi per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, quali medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti, i loro prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; strumenti di raccolta/trattamento dei dati; per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, si ritiene che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto; il progetto d’investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto. Un progetto d’investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell’importo dell’aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell’aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell’aiuto; i costi ammissibili riguardano tutti i costi d’investimento necessari per la produzione dei prodotti e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. L’intensità di aiuto non supera l’80 % dei costi ammissibili. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione Commissione Europea C (2020) 1863.
L’Art. 60 del Decreto Rilancio (Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19) prevede che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, per contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti.
Gli aiuti sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19; la sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto; la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario; inoltre, la sovvenzione può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione Commissione Europea C (2020) 1863.
Tali aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ma non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, così come previsto al successivo art. 66 del presente decreto.
L’Art. 61 del Decreto Rilancio (Disposizioni comuni) prevede in particolare che il termine per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali è fissato in quello per la presentazione della relativa dichiarazione da parte del beneficiario. L’efficacia delle misure contenute nell’articolato è subordinata alla previa autorizzazione di compatibilità da parte della Commissione europea del regime-quadro, ai sensi dell’art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione Commissione Europea C (2020) 1863.
L’art. 119 del Decreto Rilancio (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) prevede un incremento del bonus fini al 110% per le spese sostenute dai contribuenti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica. La detrazione potrà essere spalmata in cinque rate annuali di pari importo.
Gli interventi riguardano (i) isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; (ii) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore (ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o a microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; (iii) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata anche in questo caso su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.
Sono beneficiari della presente disposizione i) le persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale; (ii) gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; (iii) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sono escluse dal superbonus le seconde case qualora non siano inclusi in edifici condominiali.
Per poter beneficiare degli incentivi occorre soddisfare i requisiti minimi previsti dai decreti del MISE emanati in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013 e soprattutto assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
La norma ha previsto anche una detrazione fino al 110% anche per gli interventi antisismici, mantenendo i limiti di spesa previsti dall’art. 16 del DL 63/2013, ma con lafacoltà di cedere la detrazione ad una società assicurativa con la quale stipulare una polizza a copertura di eventi calamitosi.
Anche per la installazione delle colonnine elettriche negli edifici necessari alla ricarica delle autovetture è prevista la detrazione fino al 110%.
L’art. 120 del Decreto Rilancio (Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) riconosce un credito di imposta pari al 60% delle spese necessarie sostenute per la riapertura e messa in sicurezza degli ambienti di lavoro nell’anno 2020.
Sono certamente beneficiari della misura gli operatori economici con attività aperta al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema) ed il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese, con facoltà di cessione ad altri soggetti (istituti di credito ed altri intermediari finanziari)
L’art. 121 del Decreto Rilancio (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile) prevede la possibilità per gli interventi indicati al comma 2 effettuati negli anni 2020 e 2021, di utilizzare anziché la detrazione, alternativamente (i) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; (ii) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La misura riguarda gli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo XXX; c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo XXX; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
L’art. 122 del Decreto Rilancio (Cessione dei crediti di imposta riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19) prevede la possibilità ai soggetti indicati nel successivo comma 2 di usufruire fino al 31 dicembre 2021, anziché dell’utilizzo diretto del credito di imposta, della cessione anche parziale ad altri soggetti (istituti di credito e intermediari finanziari).
La misura riguarda gli interventi di: a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ; b) credito d’imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’articolo AAA; c) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all’articolo BBB; d) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo CCC; e) credito d’imposta per i servizi turistico- ricettivi di cui all’art. DDD. f) credito d’imposta per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. EEE.
L’art. 125 del Decreto Rilancio (Cessione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione) riconosce un credito di imposta pari al 60% delle spese necessarie sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchè per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la tutela della salute degli utenti e dei lavoratori.
Sono certamente beneficiari della misura i soggetti esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e quelli del Terzo settore. Ai soggetti beneficiari è riconosciuta la possibilità di utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione, a decorrere dal periodo successivo a quello nel quale gli è riconosciuto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte.
L’art. 126 del Decreto Rilancio (Proroga dei termini e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi) la misura proroga i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché dagli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il comma 1 proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. La norma prevede, altresì, che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020). È previsto, inoltre, in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, con ripresa della riscossione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in cinque rate a partire dal mese di luglio 2020. È prevista inoltre la proroga al 16 settembre 2020 del termine per la ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 61 del DL n. 18/2020.
Infine, la norma riguarda anche le misure adottate per le federazioni sportive, in particolare, è prevista la proroga di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) della sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; si dispone per le medesime federazioni che il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di rateizzazione. Il comma 3, lettera b) proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 62, commi 2 e 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 dall’attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.
L’art. 127 del Decreto Rilancio (Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) L’art. 142 del Decreto Rilancio (Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato) hanno aggiunto una serie di modifiche all’art. 62 del DL n. 18/2020, di cui si riporta il testo vigente: (Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
1-bis. Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, b. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.
2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) relativi all’imposta sul valore aggiunto; c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché’ del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
L’art. 144 del Decreto Rilancio (Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni) prevede la rimessione in termini per i pagamenti per le somme dovute ai sensi degli artt. 2, 3 e 3bis del D. Lgs. n. 462/1997 rimasti sospesi tra l’8 marzo 2020 e fino alla entrata in vigore del presente decreto. I contribuenti potranno procedere al pagamento entro il 16 settembre 2020, senza l’applicazione di eventuali sanzioni. In alternativa i versamenti potranno essere eseguiti anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 e con scadenza al 16 di ciascun mese.
Avv. Francesca Muscarello