Gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio hanno finalmente messo a fuoco il meccanismo del credito d’imposta / sconto sul corrispettivo relativamente ai cosiddetti ecobonus e sismabonus al 110%.
In particolare, l’art. 121, co. 1 recita: “1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari“.
La norma è formulata in maniera tale da incentivare i committenti a richiedere lo sconto al fornitore, gravandolo di un peso difficilmente sostenibile per interventi importanti, se non per le imprese con una elevata liquidità o ricorrendo a Banche e finanziarie.
Infatti, l’art. 121, co. 3 prevede che “3. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso“.
Dunque, il contribuente che non avesse tante imposte da pagare per compensare interamente la quota di credito d’imposta o per usufruire interamente delle detrazioni previste, è incentivato a ricorrere al meccanismo dello sconto praticato dal fornitore, ovvero della cessione ad altro soggetto del credito d’imposta.
Il fornitore, d’altra parte, si troverà a dover anticipare le risorse relative al costo dei lavori (materie prime, operai, ecc.), dovendo optare a sua volta o per utilizzare direttamente il credito d’imposta, ovvero per cederlo ad una banca o finanziaria.
Con un’avvertenza importante per gli appaltatori: sebbene sarebbe logico attendersi che l’art. 121, co. 3 non possa che riferirsi esclusivamente al credito d’imposta previsto in favore del committente (anche in virtù del riferimento all’applicabilità della compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sulla base delle rate residue di detrazione non fruite), la norma fa testuale, generico e generale riferimento ai “crediti d’imposta di cui al presente articolo“.
Qualora si intendesse riferire il comma 3 dell’art. 121 anche al credito d’imposta previsto in vaore degli appaltatori in virtù dello sconto concesso, essi rischierebbero di non poter recuperare interamente il relativo importo, in virtù del limite di fruibilità generale sopra illustrato, secondo il quale “La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.
Sarebbe, dunque, opportuno prevedere espressamente che il credito d’imposta eventualmente spettante all’appaltatore in virtù dello sconto praticato al committente non possa essere soggetto ad alcuna limitazione, per eliminare del tutto il rischio che l’appaltatore si ritrovi addirittura danneggiato dall’aver concesso un’agevolazione al committente.
Sul punto, sarebbe dunque legittimo attendersi un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale è chiamata in virtù dell’art. 121, co. 7 ad emanare
il provvedimento con le quali saranno definite le modalità attuative delle disposizioni in commento.
In ogni caso, meglio ricorrere ad una Banca o ad un intermediario finanziario disposto a rendersi a sua volta cessionario del credito d’imposta dell’appaltatore, accordando il relativo finanziamento sotto forma di anticipazione.
Avv. Emanuele Nati