Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 –  Ulteriori misure urgenti per il COVID-19 e le relative sanzioni per le imprese.

Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 – Ulteriori misure urgenti per il COVID-19 e le relative sanzioni per le imprese.

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Pubblichiamo il testo del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – estratto dalla Gazzetta Ufficiale.

Prescrizioni e regole di comportamento

Tra le disposizioni di maggiore interesse, devono essere annoverate le seguenti:

1. la cessazione a decorrere dal 18 maggio 2020 di tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale, che potranno essere adottare o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova (salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza).

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti di fonte Statale e per specifiche aree del territorio nazionale. Le Regioni non potranno, dunque, bloccare l’accesso ai cittadini provenienti da altre aree del Paese.

4. Potrà essere imposta la quarantena precauzionale con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19.

5. Continuano ad essere vietati gli ’assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

6. Le riunioni si dovranno svolgere garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

7. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si potranno svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

8. Le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

9. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sanzioni e controlli

Oltre alle sanzioni penali, amministrative e pecuniarie, il Decreto prevede che , nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Al momento dell’accertamento delle violazioni può essere disposta la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni , se necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

In caso di reiterazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Si attende l’emanazione del DPCM di attuazione del Decreto in queste ore.

Sarà comunque necessario che le aziende osservino scrupolosamente i protocolli di riferimento per le attività svolte, regionali e statali, per tutelare al meglio il proprio personale ed evitare le pesanti sanzioni che possono arrivare alla sospensione dell’attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza e addirittura alla chiusura per 30 giorni.

Avv. Emanuele Nati

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