CIVILE » Danno non patrimoniale
08/05/2020
L’ordinanza 5 maggio 2020, n. 8468 della Suprema Corte ha sancito che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto.
Nella mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità interpreta dunque le Tabelle di Milano come delle regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante.
L’aspetto straordinario della vicenda è che le Tabelle di Milano non sono certo norme di legge, ed è quanto meno anomalo che la funzione nomofilattica venga esercitata in favore di un provvedimento di auto-regolamentazione di un unico organismo giudiziario.
Avv. Sandro Campilongo