Con la Circolare del 24 aprile 2020 che potete scaricare in questa pagina, l’ABI ha chiarito che le Banche non possono utilizzare i finanziamenti concessi ai sensi del Decreto Liquidità con la garanzia al 100% del Fondo Centrale per rientrare di pregresse poste debitorie dell’impresa, attraverso il meccanismo della compensazione.
Si tratta di un intervento chiarificatore atteso e quanto mai opportuno, per garantire l’effettiva trasmissione dei vantaggi della peculiare garanzia prevista per questo tipo di finanziamenti all’economia reale.
In particolare, nella Circolare si dà atto che l’art. 13 comma 1, lettera m) del DL 23/2020, prevede che sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
Il rimborso di tali finanziamenti interamente garantiti non può iniziare prima di 24 mesi dall’erogazione.
L’ABI richiama, inoltre, la nozione di nuovi finanziamenti, precisando che “si ha un nuovo finanziamento quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza dal regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del decreto legge ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato“.
A ben vedere, infatti, se la Banca operasse la compensazione, in tutto o in parte, degli importi concessi con il Decreto Liquidità, non sarebbero rispettati entrambi i requisiti sopra ricordati, perché:
1 – si darebbe inizio al rimborso del capitale finanziato prima del termine dei 24 mesi;
2 – l’esposizione del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato, anziché aumentate, diminuirebbe.
La conclusione dell’ABI è che ” tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia“.
Avv. Emanuele Nati