ALL’AVVOCATO CHE SI FA PAGARE PER UN RICORSO DI LAVORO CHE POI OMETTE DI DEPOSITARE SI APPLICA LA CENSURA.

ALL’AVVOCATO CHE SI FA PAGARE PER UN RICORSO DI LAVORO CHE POI OMETTE DI DEPOSITARE SI APPLICA LA CENSURA.

Condividi
Tempo di lettura:2 Minuti, 29 Secondi

La Cassazione è tornata a pronunciarsi, questa volta a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8242 del 28 aprile 2020, sulla responsabilità dell’avvocato per illeciti disciplinari di rilevante gravità. Nella fattispecie l’avvocato era venuto meno ai diversi doveri deontologici tra cui quello di aver omesso di svolgere le attività difensive richieste nonostante le rassicurazioni date alla cliente. In particolare, l’avvocato aveva ricevuto mandato da una propria cliente per l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del proprio datore di lavoro senza però attivarsi per il deposito del ricorso pur avendo richiesto il compenso. Inoltre, l’avvocato aveva successivamente fornito informazioni false alla propria assistita sullo svolgimento del mandato comunicando di aver provveduto al deposito del ricorso e sulla fissazione dell’udienza, anche a seguito della richiesta di chiarimento inoltrata dall’assistita che, dopo aver effettuato verifiche in Tribunale, si era resa conto che nessun ricorso era stato depositato.

Secondo il Consiglio nazionale forense ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare non è rilevante la sussistenza di una causa di giustificazione per l’avvocato in quanto la violazione si configura semplicemente sulla base della volontà consapevole dell’atto che si compie.

Inoltre, con riferimento alla sanzione, il Consiglio nazionale forense ha affermato che l’illecito sussiste a prescindere dalla produzione di un danno per la parte assistita e che la sanzione si individua in base alla valutazione complessiva dei fatti e del comportamento e delle ripercussioni negative che lo stesso ha determinato nella classe forense. Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, la condotta omissiva si era anche protratta per tanto tempo e ad aggravare la posizione del professionista ha contribuito la mancanza di un suo ravvedimento. Infatti, l’avvocato, senza addurre giustificazioni di sorta al suo grave comportamento, ha semplicemente eccepito che lo stesso poteva essere sanzionato solo con l’avvertimento in base a quanto previsto dall’art. 26 del nuovo codice deontologico.

La Cassazione, al contrario di quanto affermato dall’avvocato, ha precisato che in base all’art. 4 del codice deontologico basta a far scattare la sanzione la sola potenzialità dell’azione o dell’omissione posta in essere dal professionista essendovi una presunzione di colpa a carico di chi l’abbia commessa, il quale per andare esente da sanzione deve dimostrare l’errore inevitabile non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di un professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti. La Cassazione, pertanto, confermando la decisione del Consiglio nazionale forense, ha riconosciuto applicabile all’avvocato la sanzione più grave della censura e non quella più lieve, da lui invocata, dell’avvertimento.

Avv. Aida De Luca

Condividi