Quesito n. 5 del 4 aprile 2020: SOSPENSIONE RETTA ASILO PRIVATO

Quesito n. 5 del 4 aprile 2020: SOSPENSIONE RETTA ASILO PRIVATO

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Buongiorno, l’asilo nido privato paritario di mio figlio insiste nel pretendere il versamento del xxx% della retta mensile, nonostante ovviamente sia chiuso, con la motivazione che a loro parere stanno facendo didattica online semplicemente per aver inviato tre video in cui cantano una canzoncina. Sono costretta a pagare considerando che inoltre sul contratto non è specificato nulla riguardo i pagamenti senza l’erogazione del servizio?

Gentile signora,

io credo che al Suo caso si applicabile l’art. 1467 Cod. Civ. sotto trascritto, sempre che Lei non abbia intenzione di ricominciare a mandare suo figlio a quell’asilo prima della conclusione dell’anno scolastico, ovviamente se le scuole dovessero riaprire prima di giugno.

Mi spiego: la scuola ha già concesso la riduzione del canone prevista dall’ultimo comma quale condizione per il riequilibrio di un contratto di durata la cui utilità risulti compromessa da eventi imprevedibili (tra cui la emergenza sanitaria in corso certamente rientra).

Se Lei non ha interesse a pagare il xxx% per la “didattica online” che le offrono, non ha che da valersi della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Poiché per effetto di quanto precede il contratto sarà risolto, l’anno prossimo potrà e dovrà stipularne uno nuovo, presso quella o altra scuola.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (2), la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto



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