LA LIBERA RECEDIBILITA’ DELLE BANCHE DAL CONTO CORRENTE CHE PREGIUDICA L’OPERATIVITA’ DEL DECRETO LIQUIDITA’.

LA LIBERA RECEDIBILITA’ DELLE BANCHE DAL CONTO CORRENTE CHE PREGIUDICA L’OPERATIVITA’ DEL DECRETO LIQUIDITA’.

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Ai sensi dell’art. 1845 Cod. Civ., che disciplina il diritto di recesso nei contratti di conto corrente e nei contratti di apertura del credito a tempo indeterminato, la banca può recedere dal rapporto in essere previa comunicazione al correntista entro il termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Se il contratto èa tempo determinato la banca non può recedere dal rapporto in essere prima della sua naturale scadenza, salvo patto contrario e laddove ricorra una giusta causa.

Secondo la giurisprudenza, libertà di recedere significa che l’atto di chiusura del conto corrente non trova fondamento nell’esistenza di una giusta causa e perciò il recesso stesso è in via di principio valido anche in assenza di eventi oggettivamente apprezzabili come “giustificato motivo”; ma ciò non esclude che in forza del generale principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1357 c.c.) l’intermediario debba esprimere le ragioni che l’hanno indotto ad interrompere il rapporto a tempo indeterminato (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 20106/2009 «L’esercizio di un clausola che riconosca ad un contraente di recedere «ad nutum» dal contratto deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, anche al fine di riconoscere l’eventuale diritto al risarcimento del danno per l’esercizio di tale facoltà in modo non conforme a tali principi. Spetta al giudice valutare che l’esercizio del recesso non integri l’ipotesi di abuso di diritto; la valutazione deve essere più ampia e rigorosa laddove vi sia una provata disparità di forze fra i contraenti»).

Il principio enunciato dalla S.C. vale in particolar modo per gli intermediari creditizi, non soltanto per l’evidente disparità di forza contrattuale esistente fra le parti, ma anche in considerazione del dovere di favorire l’inclusione sociale e finanziaria gravante sul sistema bancario in generale e sui suoi singoli componenti, vale a dire il dovere di favorire l’accesso della collettività ai servizi bancari. Ne consegue che la banca, anche quando sia libera di non concludere un contratto o di estinguerlo, nel negare ad un cliente la prestazione dei propri servizi deve comunque comportarsi in conformità dei principi di correttezza e buona fede e trasparenza.

Sulla base di queste considerazioni l’ABF in più occasioni (ad es. decisione 2887 del 31 marzo 2016) ha stabilito che quando l’intermediario esercita la sua libertà di porre termine ad un rapporto di conto corrente con preavviso, il cliente abbia comunque il diritto di conoscerne le ragioni ed eventualmente sollecitare un controllo giurisdizionale sulle stesse, là dove il recesso appaia sorretto da finalità contrarie a correttezza e buona fede (ad esempio, nel caso di intenti discriminatori, di boicottaggio, per esercitare pressioni sul cliente in relazione a vicende estranee al rapporto bancario ecc.).

Occorre dare conto del fatto che spesso i contratti di conto corrente prevedono la possibilità per la Banca di recedere motivatamente senza preavviso o con un preavviso minimo, ovvero senza motivo ma con un preavviso abbastanza lungo (anche due mesi).

Facile immaginare cosa accada in una famiglia o, più ancora, in una impresa, a fronte del recesso dal contratto di conto corrente, che ipotizziamo avvenuto senza alcun motivo e, dunque, in presenza di un rapporto ordinariamente condotto (senza sforamenti dal fido o senza fido, senza assegni non pagati e con adeguata movimentazione).

La Cassazione (ordinanza n. 34535 del 27 dicembre 2019) si è recentemente fatta carico di questa possibile fonte di disagio, affermando che “il dovere di correttezza che grava sulla parte di un contratto (nella specie di apertura di credito) comprende anche quello di non aggravare indebitamente la posizione del debitore”, in quanto si presuppone la “natura contrattuale del comportamento del creditore che assuma connotazioni arbitrarie e impreviste per il debitore” (Cass. sent. n. 15066/2000). La Suprema Corte, dunque, ha ribadito il principio (già affermato con la sentenza n. 17291 del 24/08/2016), secondo cui “il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell’affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un’interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate”.

Naturalmente, chi scrive sa bene che l’attività bancaria è una attività imprenditoriale privata e, come tale, legittimamente deve essere orientata al profitto.

Proprio per questo motivo, non si può accettare che un imprenditore receda senza motivo da un contratto di durata regolarmente adempiuto dalla controparte, e che si presume profittevole per l’impresa banca.

Come accadeva nel Codice Civile del 1942 per il recesso dal contratto di lavoro (che era consentito senza preavviso ad entrambe le parti per giusta causa, e con preavviso sempre ad entrambi sia che si trattasse di dimissioni sia che si trattasse di licenziamento), l’ideologia liberista che presiedeva alla disciplina del libero recesso dai contratti di durata deve trovare un contemperamento con i principi costituzionali, e comunque basarsi sulla constatazione fattuale che banca e correntista non si muovono in una situazione di parità, come paritarie non erano e non sono le posizioni di datore di lavoro e lavoratore.

Se la normativa sul lavoro, dal 1966 ai giorni nostri, esige una motivazione per il licenziamento e non per le dimissioni, è corretto che ciò accada anche per il recesso dal contratto di conto corrente, che non può essere ugualmente libero per entrambe le parti.

Quest’argomento, che potrebbe sembrare di teoria generale del diritto, in realtà ha un addentellato forte di attualità, sia in termini di immediatezza che di prospettiva.

Il discorso di lungo periodo è presto detto: nella logica di limitazione del contante oltre che di favore verso il commercio on-line anche transnazionale, cittadini ed imprese sono indirizzati verso l’uso della moneta elettronica, il che presuppone l’apertura di uno o più rapporti di conto corrente in ogni famiglia o impresa.

Dall’accredito delle pensioni e al pagamento dello stipendio su conto corrente, fino all’obbligo di acquisizione del POS per i commercianti ed all’obbligo del versamento delle imposte tramite canale bancario, l’attivazione di un contratto di conto corrente non può essere più considerata una scelta (come poteva essere nel 1942, data di emanazione del Codice Civile), essendo invece una necessità.

In questo contesto, appare ancora corretto che la Banca possa chiudere un rapporto senza alcun motivo, e dunque – si ripete – anche a fronte dell’altrui corretto adempimento?

Si dirà: le Banche sono imprenditori, e dunque si presume che non agiscano in maniera autolesionista, ossia che non recedano da rapporti correttamente gestiti.

Questa però è una affermazione apodittica, sulla quale si può convenire in linea di principio, ma che deve poter essere contestata da chi malauguratamente subisca la decisione della Banca quando essa sia immotivata.

Peraltro, se questo articolo viene scritto è perché in questo periodo si sta assistendo a dei recessi immotivati, o forse motivativi da una ragione indicibile, che si può intuire solo se si considera l’ultimo elemento di più stretta attualità.

Come noto, il cd. Decreto Liquidità consente l’accesso ai finanziamenti tesi a salvaguardare la sopravvivenza stessa del sistema produttivo per il solo tramite degli Istituti di credito; in altri termini, le imprese potranno confidare nella garanzia pubblica ai prestiti che verranno loro concessi, ma solo sulla base di una prevista istruttoria – e della materiale erogazione del denaro – da parte del sistema bancario.

Ciò comporterà – e già comporta – da parte delle Banche un enorme carico di lavoro aggiuntivo, al quale forse le stesse non sono pronte, atteso che sono state impegnate da qualche anno a questa parte nello snellimento della forza lavoro al fine di sostituire quanto più è possibile l’attività di sportello con conti online.

E’ immaginabile che le banche possano ritenersi legittimate – ciascuna per i propri giusti interessi di parte – ad arginare quanto più e possibile le prevedibili richieste di finanziamento da parte delle imprese più piccole e forse anche più fragili, ossia paradossalmente proprio quelle che in un periodo di crisi necessiterebbero di maggior sostegno e liquidità.

Il meccanismo del recesso ad nutum, sia pure con un preavviso minimo durante il quale non sono però concesse nuove operazioni, ben si sposa con questo interesse a “fare filtro”, e garantire cosi un corretta operatività nelle istruttorie verso i clienti più importanti e remunerativi.

Ne risulta però tradita la funzione sociale dell’attività bancaria reclamata dall’art. 47 Cost., che non a caso impone alla Repubblica (e non alle banche, nemmeno alla Banca d’Italia) la “disciplina, il coordinamento ed il controllo dell’esercizio del credito”.

La recedibilità ad nutum delle banche dal contratto di conto corrente, se poteva considerarsi norma superata prima della emergenza da Covid 19, diventa oggi un vero e proprio vuluns alla buona riuscita del decreto liquidità, e più in generale delle norme che dovrebbero garantire l’indirizzamento a “fini sociali” di ogni attività imprenditoriale inclusa quella bancaria.

In conclusione: in un contesto di crisi non solo italiana ma mondiale non si può consentire a nessuno – e meno che mai alle Banche, vero e proprio architrave del sistema economico –  di tirarsi indietro dai propri doveri di solidarietà sociale previsti dall’altro articolo cardine in questo settore, ossia l’art. 2 della Carta Costituzionale.

Ci si augura un pronto intervento normativo, che potrebbe limitarsi ad aggiungere nel Codice Civile l’obbligo di adeguata motivazione del recesso della Banca dal contratto di conto corrente, rimanendo libero solo quello del correntista.

Avv. Sandro Campilongo e Avv. Aida De Luca

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