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La Cassazione 7547 del 27 marzo 2020 ha puntualizzato un principio di non così immediata intuizione: anche il presenza del giudizio di divorzio – e salvo che il provvedimento presidenziale non si pronunci sull’assegno – rimangono in vigore le misure precedentemente assunte in sede di separazione; ergo, anche le istanze di modifica devono essere rivolte al giudice della separazione e non a quello del divorzio.
Si tratta di una pronuncia su un caso certo particolare ma comunque senza precedenti in termini, e perciò degna di menzione.
Avv. Sandro Campilongo