Il decreto legge 17 marzo 2020, cd. “Cura Italia”, contiene anche una norma che guarda al futuro. Infatti, l’art. 83 consente, nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, ai capi degli uffici giudiziari (sentito anche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) di adottare misure organizzative che consentano lo svolgimento delle udienze civili «mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia»
La norma richiede che l’udienza salvaguardi il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell’udienza, il giudice dovrà comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.
All’udienza il giudice deve dare atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, la loro libera volontà.
Il Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della giustizia, in data 10 marzo 2020, ha chiarito che le richiamate udienze civili potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice, utilizzando i programmi Sype for Business e Teams, attualmente già a disposizione dell’Amministrazione.
Parallelamente, e con misure ancora più coraggiose, si è mossa la giurisdizione amministrativa che – sia pure limitatamente alla Commissione per il gratuito patrocinio – ha già iniziato a lavorare con modalità telematiche, secondo le istruzioni di cui all’allegata circolare.
E’ difficile ipotizzare che – una volta passata l’emergenza – si rinunci all’avanzamento tecnologico che tali misure consentono, in termini di risparmio di tempi e costi per gli avvocati, per le parti ed in definitiva anche per i giudici e per i Tribunali.
Anche se ancora nessuno sa quali saranno le misure adottate, è verosimile che la possibilità di accedere alla registrazione delle udienze renderà obsolete le attuali forme di verbalizzazione, per loro natura lente e condizionate dalla esigenza di sintesi.
Un particolare beneficio potrà derivare dalla auspicata possibilità di esaminare (o di riesaminare) le prove testimoniali nella loro versione genuina ed integrale da parte del Giudice (magari di appello) che si trovi a decidere la causa dopo mesi o anni, o anche da parte del legale – a maggior ragione se subentrato – che oggi deve accontentarsi di ricostruire l’istruttoria fondandosi sul solo esame di quanto emerge dall’arida verbalizzazione cartacea.
In definitiva, questo piccolo passo destinato a sopperire a difficoltà transitorie potrebbe rivelarsi un grande balzo nel percorso di modernizzazione e velocizzazione del Processo Civile.
Avv. Sandro Campilongo